Art. 3.
(Cumulabilità dei redditi).

      1. I redditi da lavoro occasionale in agricoltura di cui alla presente legge sono cumulabili con i redditi derivanti da ogni altro trattamento pensionistico o di quiescenza.
      2. I disoccupati iscritti nelle liste di collocamento e i lavoratori in cassa integrazione guadagni sono tenuti a comunicare l'avvenuta instaurazione del rapporto

 

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di lavoro occasionale in agricoltura e la remunerazione netta percepita all'ente che eroga l'indennità di disoccupazione o di cassa integrazione, che provvede a detrarre, il mese successivo alla comunicazione, dall'indennità un importo pari ad un terzo della retribuzione netta di lavoro occasionale percepita dall'interessato.